18 novembre 2012

Luci e vedute.


Avrebbe errato la Corte romana, secondo la ricorrente, nell'aver ritenuto insussistente l'interesse di B.E. a richiedere la rimozione degli infissi data l'altezza di ml 9 in cui i medesimi si trovano collocati, non considerando che l'interesse della ricorrente non è solo quello giuridico attuale e concreto di proprietario, ma, anche quello di natura personale concreto ed attuale, ad utilizzare il terrazzo secondo la sua naturale destinazione e trarre dal medesimo qualsivoglia beneficio senza limitazioni o timori. Se dovesse persistere l'attuale situazione la ricorrente, per ovviare al pericolo della caduta degli infissi o delle lastre di vetro, dovrebbe discostarsi dalla parete del fabbricato e con una recinzione creare una zona non praticabile. Se vi fosse costretta il suo diritto domenicale subirebbe una limitazione a favore del P.G..

Il motivo è infondato.

Anche in questa occasione, questa Corte ribadisce quanto ha avuto modo di affermare più volte, in passato e, cioè, che: ai sensi dell'art. 840 cod. civ., l'immissione di sporti nello spazio aereo sovrastante il fondo del vicino, è consentita quando questi non abbia interesse ad escluderla, cioè quando la stessa intervenga ad un'altezza dal suolo, tale da non pregiudicare alcun legittimo interesse del proprietario del fondo in relazione alle concrete possibilità di utilizzazione di tale spazio aereo (ex multis Cass. n. 1484 del 1996 nonchè Cass. n. 9047 del 2012). Nel caso concreto, come, per altro, ha osservato la Corte di merito, la collocazione dei manufatti di cui si dice non pregiudicavano alcun interesse di B.E. proprietaria della terrazza sottostante considerato che la fissazione al muro di ante apribili verso l'esterno, la tipologia del manufatto (telai metallici) e lo stesso sistema di ancoraggio degli infissi non creavano per se stesse situazioni di pericolo, nè l'apertura e la chiusura degli infissi, attesa la significativa altezza del piano di calpestio, era in grado di limitare la fruizione della sottostante terrazza.

Pertanto, appare del tutto convincente e coerente con i principi giuridici l'affermazione della Corte di merito secondo cui "non si vede quale interesse possa avere B.E. a domandare la rimozione" dei manufatti di cui si dice.

Questa Corte ritiene opportuno osservare, altresì, che, il pericolo di danni proveniente dall'opera non andrebbe denunciato con azione ex art. 840 cod. civ. che fa riferimento ad un interesse all'utilizzabilità di tale spazio, ma integrerebbe gli estremi di un'azione per turbative o molestie ex art. 949 c.c., comma 2.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-10-2012, n. 17680




Nessun commento: