09 novembre 2012

Pretesa esecutiva del creditore neutralizzabile solo per fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato dal giudicato, fatti che si siano verificati successivamente alla formazione dello stesso.


Le critiche sono peraltro in ogni caso infondate. E' principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato dal giudicato, fatti che si siano verificati successivamente alla formazione dello stesso, e non anche sulla base di quelle circostanze che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotte nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale, e che risulterebbero conseguentemente in contrasto con l'accertamento ivi contenuto (confr. Cass. civ. 24 aprile 2007, n. 9912; Cass. civ. 9 maggio 1983, n. 3182).

Ma, nella fattispecie, il fatto modificativo sopravvenuto, e cioè la promulgazione della L. n. 108 del 1996, è assolutamente inidoneo, per quanto innanzi detto a scalfire l'autorità del giudicato. E invero, essendosi il titolo esecutivo pacificamente formato nel 1995, gli interessi con lo stesso pretesi non sarebbero suscettibili di alcuna valutazione in termini di usurarietà alla stregua dei parametri da quella fonte fissati.

Ne consegue che il ricorso deve essere integralmente rigettato.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-10-2012, n. 17903

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