09 novembre 2012

Il principio del doppio grado di giudizio di merito non ha copertura costituzionale generalizzata.


Con il primo motivo la ricorrente chiede preliminarmente la rimessione degli atti alla Corte costituzionale perchè venga verificata dal Giudice delle leggi la compatibilità con l'art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2, dell'art. 616 cod. proc. civ., nella parte in cui, anche relativamente alle cause di opposizione alla esecuzione, ha eliminato la possibilità di esperire il rimedio dell'appello.

[...]

Il dubbio, infine, è manifestamente infondato, atteso che, mentre per giurisprudenza assolutamente costante del giudice delle leggi, il principio del doppio grado di giudizio di merito non ha copertura costituzionale generalizzata (confr. Corte cost. n. 351 del 2007; Corte cost. n. 107 del 2007; Corte cost. n. 84 del 2003; Corte cost. n. 585 del 2000; Corte cost. n. 288 del 1997), la sua esclusione, con riferimento a giudizi come le opposizioni all'esecuzione che palesemente sollecitano una pronta trattazione, rientra certamente nella discrezionalità del legislatore e appare frutto di una scelta non arbitraria e non manifestamente irragionevole. Trattasi invero di un'opzione normativa che non mortifica nè il diritto di difesa dell'opponente, il quale si attiva in risposta a una iniziativa della controparte, nè, per le medesime ragioni, i principi del giusto processo.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-10-2012, n. 17902

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