09 novembre 2012

Il regime di impugnazione delle sentenze che abbiano deciso opposizioni all'esecuzione.


Ai fini dell'individuazione del regime di impugnabilità di una sentenza, occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore alla data della sua pubblicazione, in ottemperanza al principio dell'immediata applicabilità delle norme di rito, principio il quale implica che gli atti processuali sono regolati dalla legge vigente nel momento del loro compimento di talchè, in difetto di esplicite previsioni di segno contrario, la disposizione processuale sopravvenuta regolamenta soltanto gli atti successivi alla sua entrata in vigore, senza incidere su quelli posti in essere anteriormente (confr. Cass. civ. 25 maggio 2009, n. 12060; Cass. Civ. 12 maggio 2000, n. 6099; Cass. civ. 4 novembre 1996, n. 9544; Cass. civ. 1 aprile 1996, n. 2973).

Ne deriva che il regime di impugnazione delle sentenze che abbiano deciso opposizioni all'esecuzione, in un contesto normativo sul quale il legislatore è reiteratamente intervenuto, è il seguente: quelle pubblicate in epoca antecedente al primo marzo 2006, sono appellabili; quelle, invece, pubblicate successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009, sono, in forza dell'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., introdotto dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, inappellabili e quindi immediatamente ed esclusivamente ricorribili per cassazione, ex art. 111 Cost., comma 7; le sentenze, infine, in cui il giudizio di primo grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e che, conseguentemente, siano state o saranno pubblicate successivamente a tale data, sono nuovamente appellabili, essendo stato soppresso l'ultimo periodo della norma codicistica testè richiamata, dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2, (confr. Cass. civ. 17 agosto 2011, n. 17321). Non a caso, del resto, l'art. 58 della medesima fonte, intitolato Disposizioni transitorie, ha espressamente circoscritto l'applicabilità dell'art. 616 cod. proc. civ., come modificato dalla presente legge, ai giudizi pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. Nè è senza rilievo che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 53 del 2008, abbia in sostanza condiviso quest'ordine di idee, posto che, nel dichiarare l'inammissibilità, per implausibilità della motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale del novellato art. 616 c.p.c., ultimo periodo, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2, in relazione a pronuncia di prime cure pubblicata il 30 maggio 2005, ha segnatamente evidenziato che, in caso di successione di leggi e in mancanza di una disciplina transitoria, il regime di impugnabilità dei provvedimenti giurisdizionali va desunto dalla normativa vigente quando essi sono venuti a giuridica esistenza. 2 L'applicazione degli esposti principi al caso di specie comporta che la sentenza del Tribunale di Savona, sez. dist. di Albenga, depositata il 7 gennaio 2006, doveva essere impugnata con il mezzo dell'appello.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-10-2012, n. 17901

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