09 novembre 2012

La decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa.


Ciò posto, e tenuto conto che correttamente, nella specie, la Corte di merito ha qualificato il procedimento de quo come procedimento ex art. 330 c.p.c. e segg., deve richiamarsi il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale i provvedimenti, emessi in sede di volontaria giurisdizione, che limitino o escludano la potestà dei genitori naturali ai sensi dell'art. 317 bis c.c., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 c.c., che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell'art. 333 c.c., o che dispongano l'affidamento contemplato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 4, comma 2, in quanto privi dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111 Cost., comma 7, neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, in quanto la pronunzia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito (v., tra le altre, Cass., SS.UU., sent. n. 11026 del 2003; Cass., Sez. 1^, sentt. n. 12536 del 2012, n. 7609 del 2011, n. 11756 del 2010).

Cass. civ. Sez. I, Sent., 18-10-2012, n. 17916

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