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09 novembre 2012
Lodo arbitrale.
Il ricorso è fondato.
Il C. ha proposto impugnazione contro il lodo arbitrale reso tra di esso e la s.r.l. (OMISSIS) indirizzando un primo atto a quest'ultima ed un secondo al Concordato preventivo della stessa, ma eseguendo entrambe le notifiche, come accertato dalla sentenza impugnata e confermato da entrambe le parti, nella Via (OMISSIS) che era il domicilio eletto dal difensore della (OMISSIS) nel procedimento arbitrale.
Ha in tal modo disatteso i principi ripetutamente enunciati da questa Corte, anche a sezioni unite, secondo i quali: a) l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale deve essere notificata alla parte personalmente nel suo domicilio, non presso la persona che l'abbia difesa nel procedimento arbitrale, ancorchè cumulando in detta sede la veste di domiciliataria; b) l'elezione di domicilio può riguardare la notificazione dell'impugnazione per nullità del lodo nel solo caso in cui sia contenuta nel compromesso o nella clausola compromissoria, in relazione alla riconducibilita di detta impugnazione al rapporto od affare per il quale si è concordato il ricorso ad arbitri; non anche quando sia accessoria all'incarico difensivo per il procedimento arbitrale o per i successivi momenti dell'esecutività ed esecuzione del lodo, atteso che, in queste ultime ipotesi, quella notificazione è atto estraneo ed esterno ai compiti del mandatario - domiciliatario, stante la diversificazione e la separazione del procedimento di formazione ed attuazione del lodo e del giudizio rivolto a denunciarne la nullità (Cass. sez. un. 3075/2003, nonchè 2243/2007; 3269/2007).
Cass. civ. Sez. I, Sent., 18-10-2012, n. 17919
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