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21 novembre 2012
Onere della prova per operazioni inesistenti
Per tutte le ragioni esposte, dunque, in accoglimento del ricorso, la sentenza n. 82/28/10 va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che dovrà riesaminare il merito della vicenda processuale, attenendosi al seguente principio di diritto: "in ipotesi di fatture che l'amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, grava su di essa l'onere di provare che le operazioni, oggetto delle fatture, in realtà non sono state mai poste in essere, sicchè i costi in esse documentati non possano essere dedotti dal contribuente, nè il diritto alla detrazione dell'IVA effettivamente versata possa essere, in concreto, riconosciuto; solo se l'amministrazione fornisca validi elementi - alla stregua del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 (nel testo applicabile ratione temporis) - per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni (anche solo parzialmente) fittizie, si sposterà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate".
Cass. civ. Sez. V, Sent., 26-10-2012, n. 18446
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