21 novembre 2012

Iscrizione Albo dei giornalisti e lavoro di fatto.


Tale questione è già stata oggetto di reiterate disamine da parte della giurisprudenza di questa Corte (cfr, tra le più recenti, Cass., nn. 16383/2008; 21112/2009; 4165/2011), dai cui esiti (con ciò dissentendo da Cass., n. 14944/2009), il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi.

Deve infatti rilevarsi che:

ai sensi della L. n. 69 del 1963, art. 45 l'iscrizione nell'Albo dei giornalisti è requisito di validità del contratto di lavoro del giornalista (cfr, ex plurimis, Cass., n. 27608/2006), cosicchè l'attività svolta in assenza di iscrizione, in quanto resa da soggetto privo di questo requisito, è attuazione d'un contratto nullo (cfr, ex plurimis, Cass., n. 13778/2001) e tale nullità sussiste fino all'iscrizione e non è sanata (giusta la previsione dell'art. 1423 c.c.) dalla successiva retrodatazione dell'iscrizione stessa (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 7461/2002; 7016/2005);

tuttavia, in applicazione dell'art. 2126 c.c., la nullità (non essendovi illiceità della causa o dell'oggetto) non esclude che l'attività svolta (fino al provvedimento di iscrizione) conservi, nell'ambito dei suoi naturali e strutturali caratteri, giuridica rilevanza ed efficacia, determinando il diritto del lavoratore al trattamento economico e previdenziale (cfr, ex plurimis, Cass., n. 7020/2000); ma il fondamento di questi effetti non è la (pur retrodatata) iscrizione, bensì l'attività svolta, con i suoi naturali caratteri, cosicchè è funzione del giudice valutare autonomamente la natura e la struttura di questa attività, non al fine di disapplicare l'atto amministrativo di iscrizione (che conserva la sua funzione ed i suoi effetti), bensì di accertare la sussistenza di diritti del datore di lavoro (cfr, ex plurimis, Cass., n. 536/1993) e degli Istituti previdenziali (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 3716/1997; 13778/2001);

deve quindi riaffermarsi che, poichè l'obbligo di iscrizione all'Inpgi presuppone che il lavoratore, quale giornalista professionista o praticante giornalista, sia regolarmente iscritto al rispettivo Albo o Registro (L. n. 1564 del 1951, L. n. 69 del 1963, L. n. 67 del 1987; L. n. 274 del 1991) e abbia un rapporto di lavoro subordinato avente per oggetto attività giornalistica, la retrodatazione dell'iscrizione nell'Albo, non sanando la nullità del contratto di lavoro, non elimina, per il periodo per cui è disposta, la mancanza del requisito dell'iscrizione e che, nel periodo corrispondente alla retrodatazione, il presupposto per l'iscrizione all'Inpgi non sussiste.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-10-2012, n. 18468

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