06 novembre 2012

Locazione e valutazione della nullità del ricorso introduttivo


In via di principio si rileva, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, che nel rito del lavoro (applicabile alla controversia in oggetto in forza del rinvio contenuto nell'art. 447 bis c.p.c.) la valutazione della nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda, è ravvisabile ai sensi degli artt. 414, 164 e 156 c.p.c., solo quando attraverso l'esame complessivo dell'atto sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. In particolare, per aversi nullità non è sufficiente la mancata indicazione dei ridetti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in questo indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso (Cass. 9 agosto 2003, n. 12059; cfr. anche Cass. 5 ottobre 2002, n. 14292). In definitiva siffatta nullità è ravvisabile solo allorchè, attraverso un'interpretazione dell'atto introduttivo della lite, è impossibile individuare esattamente la pretesa dell'attore, a svantaggio del convenuto che, per la riscontrata violazione della regola di effettività del contraddittorio, non è messo in condizioni di apprestare una compiuta difesa.

Diversa è l'ipotesi in cui l'esposizione dei fatti non sia corredata della necessaria richiesta di mezzi istruttori a suffragio della stessa, perchè in tal caso non si versa in ipotesi di nullità della domanda per impossibilità di individuazione della pretesa dell'attore, bensì di carenza probatoria in relazione alle domande proposte, (cfr. Cass. 22 luglio 2009, n. 17102). 
La statuizione di rigetto dell'eccezione di nullità, qui impugnata, si rivela conforme ai principi sopra esposti, dal momento che la Corte di appello ha rilevato la completezza delle indicazioni contenute in ricorso in ordine agli elementi di fatto (contratto di locazione di immobile ad uso abitativo, pagamento di canone pattizio diverso e maggiore di quello legale) e di diritto (violazione di norme imperative in materia di locazione) su cui si fondava la domanda, nonchè l'analiticità del conteggio allegato allo stesso ricorso, contenente anche i parametri utilizzati per la determinazione del canone legale, segnatamente rilevando che le ulteriori precisazioni fornite dal ricorrente in udienza erano valse solo a puntualizzare il procedimento logico-aritmetico seguito per giungere alla quantificazione della domanda e non già a sanare un'inesistente nullità. In tale contesto la Corte territoriale ha, dunque, correttamente escluso che vi sia stata violazione del diritto di difesa del convenuto, stante l'adeguatezza dei dati indicati in ricorso, ai fini dell'individuazione delle pretese della parte ricorrente e della conseguente valida instaurazione del rapporto processuale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-10-2012, n. 17887

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