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06 novembre 2012
Una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni: tutte accolte altrimenti il motivo di impugnazione può essere respinto
Si rammenta che secondo l'insegnamento assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice e che nella specie deve trovare ulteriore applicazione, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione. Invero l'impugnazione in sede di legittimità di una decisione di merito che si fonda su distinte rationes decidendi, autonome l'una dall'altra e ciascuna sufficiente, da sola, a sorreggerla, è meritevole di ingresso solo se risulta articolata in uno spettro di censure che investano utilmente tutti gli ordini di ragioni esposte nella sentenza, atteso che la eventuale fondatezza del motivo dedotto con riferimento a una sola parte delle ragioni della decisione non porterebbe alla cassazione della sentenza, che rimarrebbe ferma sulla base dell'argomento non censurato (Cass. 16 dicembre 2010, n. 25510; cfr. anche Cass. S.U. 2004/19200; Cass. 2002/3965; 2007/1596; 2009/24540).
E' sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, (come nel caso di specie) ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perchè il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (ex plurimis cfr. Cass. 18 maggio 2005, n. 10420; Cass. 4 febbraio 2005, n. 2274; Cass. 26 maggio 2004, n. 10134).
Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-10-2012, n. 17891
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