Sito di informazione giuridica a fini divulgativi. Segui il "blawg" dell'Avv. Maurizio Storti, Avvocato Cassazionista. Il blawg (o legal blogging) nato dall'unione delle due parole "blog" e "law" è finalizzato ad agevolare la comprensione, per tutti gli utenti interessati, dei temi di diritto e delle vicende "legali" così come fotografate dalla Corte di Cassazione, dalle Corti e dai Tribunali di merito i quali, con il loro diritto c.d. vivente, integrano le norme scritte.
06 novembre 2012
La causalità materiale
I principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale. In tema di nesso causale, esistono due momenti diversi del giudizio civile, costituito il primo dalla ricostruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità, per il quale la problematica causale, detta della causalità materiale o di fatto, è analoga a quella penale di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen. ed il danno rileva solo come evento lesivo, ed il secondo, al quale va riferita la regola dell'art. 1223 c.c., che riguarda la determinazione dell'intero danno cagionato oggetto dell'obbligazione risarcitoria, attribuendosi rilievo, all'interno delle serie causali così individuate, a quelle che, nel momento in cui si produce l'evento, non appaiono del tutto inverosimili, come richiesto dalla cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, fondata su un giudizio formulato in termini ipotetici. Nella responsabilità civile la relazione causale tra condotta ed evento è governata dal principio della regolarità, sì che l'agente è chiamato a rispondere soltanto delle conseguenze del suo agire (attivo od omissivo), che appaiono prevedibili secondo una valutazione ex ante ed in astratto in base alle migliori conoscenze scientifiche del momento, ossia in base alle regole statistiche e/o scientifiche, avuto riguardo allo scopo della norma violata Cass. civ., Sez. Unite, 11/01/2008, n. 576 e 581, in motivazione; v. anche Cass. 11.05.2009 n. 10741).
Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-10-2012, n. 17893
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento