Sito di informazione giuridica a fini divulgativi. Segui il "blawg" dell'Avv. Maurizio Storti, Avvocato Cassazionista. Il blawg (o legal blogging) nato dall'unione delle due parole "blog" e "law" è finalizzato ad agevolare la comprensione, per tutti gli utenti interessati, dei temi di diritto e delle vicende "legali" così come fotografate dalla Corte di Cassazione, dalle Corti e dai Tribunali di merito i quali, con il loro diritto c.d. vivente, integrano le norme scritte.
06 novembre 2012
In materia di spese processuali
Il motivo è infondato, siccome l'unico limite imposto al giudice del merito in materia di spese è quello di non gravarne la parte vittoriosa, mentre il potere di compensare le stesse è discrezionale e come tale il relativo esercizio è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato. Nella specie, il giudice ha compensato le spese "tenuto conto del complessivo svolgimento della vicenda, della obiettiva disputabilità e della complessità delle questioni trattate". Motivazione di per sè logica e sufficiente (tenuto conto dell'alterno esito dei giudizi di merito) per disporre la compensazione. La dichiarazione d'inammissibilità del ricorso principale ed il rigetto dell'incidentale consigliano l'intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-10-2012, n. 17885
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