06 novembre 2012

In materia di spese processuali


Il motivo è infondato, siccome l'unico limite imposto al giudice del merito in materia di spese è quello di non gravarne la parte vittoriosa, mentre il potere di compensare le stesse è discrezionale e come tale il relativo esercizio è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato. Nella specie, il giudice ha compensato le spese "tenuto conto del complessivo svolgimento della vicenda, della obiettiva disputabilità e della complessità delle questioni trattate". Motivazione di per sè logica e sufficiente (tenuto conto dell'alterno esito dei giudizi di merito) per disporre la compensazione. La dichiarazione d'inammissibilità del ricorso principale ed il rigetto dell'incidentale consigliano l'intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-10-2012, n. 17885




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