06 novembre 2012

Impugnazione delle sentenze corrette


Invero secondo l'orientamento consolidato di questa Corte il disposto di cui all'art. 288 c.p.c., comma 4 - secondo il quale le sentenze assoggettate alla procedura di correzione possono essere impugnate, relativamente alle parti corrette, nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione - è legittimamente riferibile alla sola ipotesi in cui l'errore corretto sia tale da determinare un qualche obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, e non già quando l'errore stesso, consistendo in una discordanza chiaramente percepibile tra il giudizio e la sua espressione, possa essere agevolmente eliminato in sede di interpretazione del testo della sentenza, poichè, in tale ipotesi, una eventuale correzione dell'errore non sarebbe idonea a riaprire i termini dell'impugnazione (Cass. 7-12-2004 n. 22933; Cass. 26-11-2008 n. 28189; Cass. 11-9-2009 n. 19668).

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 18-10-2012, n. 17836

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