06 novembre 2012

Competenza: canoni locativi e società in L.C.A.


Dev'essere, dunque, dichiarata la competenza del Tribunale di Rovigo, Sezione Distaccata di Adria, davanti al quale le parti vanno rimesse, sulla base del seguente principio di diritto: "Un'azione di adempimento di canoni locativi rimasti inadempiuti introdotta da una società in liquidazione coatta amministrativa, soggetta alla disciplina del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 57 e, quindi, in forza del richiamo che il comma 3 di tale norma fa al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 83, alla disciplina da tale norma prevista, non può ritenersi compresa fra le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione, per le quali il secondo inciso dell'art. 83, comma 3, prevede che è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale; detta controversia è soggetta alle regole di competenza ordinarie".

Cass. civ. VI - 3, Ord., 17-10-2012, n. 17812

Nessun commento: