06 novembre 2012

Regolamento di competenza


Nelle sue conclusioni il Pubblico Ministero ha chiesto accogliersi l'istanza di regolamento di competenza d'ufficio e dichiararsi la competenza del Giudice di Pace di Ascoli Piceno.

Il Collegio, fermo che esattamente il Pubblico Ministero ha rilevato l'ammissibilità dell'esercizio del potere di conflitto ai sensi dell'art. 45 c.p.c., da parte del giudice di pace, come da tempo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, e che, altrettanto esattamente il Pubblico Ministero ha rilevato che il potere è esercitabile quando viene in contestazione una competenza per materia o per territorio inderogabile, osserva che le conclusioni del Pubblico Ministero a favore della declaratoria di competenza del Giudice di Pace di Ascoli e, quindi, della fondatezza dell'istanza ufficiosa, non possono essere condivise, perchè basate erroneamente sul presupposto che nella specie la competenza territoriale sia regolata da un criterio di competenza territoriale inderogabile.

Viceversa, il Giudice di Pace ha contestato la propria competenza e sostenuto quella del Giudice di Pace di Ascoli individuando quest'ultima sulla base di criteri di competenza territoriale derogabile, quello del foro generale del convenuto e quelli dei fori facoltativi concorrenti sulle controversie di obbligazione. Nessun invocazione dell'esistenza di u foro territoriale inderogabile è stata fatta dal giudice che ha elevato il conflitto.

E nessuna competenza in tal senso ha individuato il Pubblico Ministero e, comunque, appare sussistente a questa Corte all'esito dei poteri di statuizione d'ufficio esercitabile in questo giudizio di regolamento.

Ne consegue che il potere di conflitto è stato esercitato al di fuori dei casi nei quali l'art. 45 lo prevede (per tutte Cass. n. 1508 del 1998, secondo cui "Il conflitto di competenza può essere sollevato d'ufficio dal giudice designato come competente da quello primariamente adito soltanto nelle ipotesi di conflitto negativo virtuale di competenza per materia e territorio inderogabile e non quando si tratti invece di competenza territoriale derogabile e di competenza per valore").

L'istanza va dichiarata inammissibile e la competenza resta radicata ai seni dell'art. 44 c.p.c., davanti al Giudice di Pace di Offida, dinanzi al quale andrà riassunta nel termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente.

Cass. civ. VI - 3, Ord., 17-10-2012, n. 17811

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