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06 novembre 2012
Il verbale dei vigili, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca.
Il primo motivo - che deduce violazione dell'art. 2700 c.c., in relazione all'errata valutazione, da parte della Corte territoriale, del verbale della polizia municipale - è infondato. Non sussiste, infatti, l'indicata violazione di legge, dovendosi ribadire - conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte - che il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. 27 ottobre 2008 n. 25842; 9 settembre 2008 n. 22662; 20 marzo 2007 n. 6565; 28 aprile 2006 n. 9919; 15 febbraio 2006 n. 3282; 1 Luglio 2005 n. 14038; 8 giugno 2005 n. 11548; 24 giugno 2004 n. 11751; 25 giugno 2003 n. 10128).
Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-10-2012, n. 17895
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