Sito di informazione giuridica a fini divulgativi. Segui il "blawg" dell'Avv. Maurizio Storti, Avvocato Cassazionista. Il blawg (o legal blogging) nato dall'unione delle due parole "blog" e "law" è finalizzato ad agevolare la comprensione, per tutti gli utenti interessati, dei temi di diritto e delle vicende "legali" così come fotografate dalla Corte di Cassazione, dalle Corti e dai Tribunali di merito i quali, con il loro diritto c.d. vivente, integrano le norme scritte.
06 novembre 2012
Costituzione ex art. 165 c.p.c.
Anzitutto va osservato che nel caso di chiamata in giudizio di più convenuti, anche dopo l'entrata in vigore della L. 26 novembre 1990, n. 353 - volta a rendere ancora più celere l'esercizio del diritto del contraddittorio - il termine di dieci giorni per la costituzione dell'attore (art. 165 c.p.c., comma 1) decorre dalla prima notifica dell'atto di citazione, conformemente alla lettera e alla ratio della norma (comma 2 dello stesso articolo), in base alla quale, entro dieci giorni dall'ultima notifica di esso, l'originale di tale atto va inserito nel fascicolo, il che da un lato presuppone il suo già avvenuto deposito, e perciò l'avvenuta costituzione - esibendo in visione al cancelliere originale della citazione (art. 74 disp. att. cod. proc. civ.), se necessario per rilevare gli estremi della procura al difensore - e dall'altro giustifica tale disposizione, altrimenti superflua se anche la costituzione potesse avvenire entro lo stesso termine. (Cass. 05/06/2007, n. 13163).
Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-10-2012, n. 17897
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