06 novembre 2012

In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2 ha funzione sussidiaria


Si rivela infondato anche il profilo di censura relativo all'erronea applicazione dell'art. 2054 c.c.. Detta disposizione è stata applicata, anzitutto, con riguardo al comportamento dell'attrice (non conoscendosi se essa rispettava le norme sulla circolazione), mentre la sentenza appellata ha ritenuto provato il comportamento colposo dell'auto rimasta ignota, consistente nella violazione dell'art. 149 C.d.S. (violazione della distanza di sicurezza). Al riguardo, deve essere ribadito che, in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2 ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (Cass. n. 26004/2011; 8409/2011. ord.; 29883/2008; 1317/2006; 456/2005; 4755/2004; 5342/200, in motivazione; 1198/1997). Peraltro, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sè il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza (Cass. n. 16768 e 3 192/2006; 21056 e 15434/2004).

Infondato, infine, si rivela anche il profilo relativo al preteso errar in procedendo, per mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato. Infatti, l'attrice nell'atto di citazione aveva prospettato la responsabilità (ovviamente solidale) a carico di due automobilisti rimasti ignoti. Il giudice di merito ha ritenuto la responsabilità di uno solo dei due ignoti conducenti. Con ciò non ha mutato nè il petitum ne la causa petendi. Invero, l'esclusione della responsabilità di uno soltanto dei due convenuti come debitori solidali non comporta una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato (Cass. n. 1270 del 1964), considerato che il vizio di ultrapetizione sussiste allorchè a una parte viene attribuito un bene non richiesto e non, invece, quando la domanda, tendente a ottenere un effetto più ampio, venga accolta per un effetto minore (argomento desumibile da Cass. n. 6945/2007 e n. 708 del 1975; v. anche Cass. n. 7212/2002).

Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-10-2012, n. 17898

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