30 novembre 2012

Dell'obbligazione dell'Istituto di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dello scolaro


Infondato è invece il primo motivo.

Ciò di cui si dolgono le ricorrenti è che la nozione di orario scolastico non sia stata estesa alla fase di ingresso nell'edificio, sì che si possa predicare la sussistenza, sin dal momento in cui l'allievo si trovi sulle scale esterne di accesso allo stabile, ovvero in area immediatamente a questo prospiciente, dell'obbligazione dell'Istituto di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dello scolaro.

Ma tale assunto non è condivisibile. Esso, per vero, anticipa l'operatività del vincolo negoziale, e del connesso regime di responsabilità, a un arco spaziale e temporale dai contorni indefiniti, nel quale, per soprammercato, il personale della scuola non ha, a ben vedere, alcuna seria possibilità di esercizio delle funzioni sue proprie.

In realtà gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell'Istituto scattano solo allorchè l'allievo si trovi all'interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, trovare ristoro attraverso l'attivazione della responsabilità del custode, ex art. 2051 cod. civ.. Ne deriva che le censure formulate nel mezzo - che sono esclusivamente volte ad anticipare nel tempo la responsabilità contrattuale dell'Istituto, ignorando il profilo della responsabilità extracontrattuale del custode, trattato in chiave di vizio motivazionale nei secondo motivo di ricorso, inammissibile, per quanto innanzi detto - sono prive di pregio. 6 Non è superfluo peraltro evidenziare che l'apparato argomentativo col quale il giudice di merito ha motivato il suo convincimento in ordine alla dinamica dell'incidente e al comportamento del personale dopo l'infortunio, è logicamente corretto ed esente da aporie o da contrasti disarticolanti con il contesto fattuale di riferimento. Ne deriva che le critiche, nella parte in cui hanno ad oggetto la ricostruzione della fattispecie concreta, attraverso la surrettizia deduzione di violazioni di legge e di vizi motivazionali, in realtà inesistenti, tendono a introdurre una revisione del merito del convincimento del giudice di appello, preclusa in sede di legittimità.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-11-2012, n. 19160


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