18 novembre 2012

Divisione ereditaria.


Occorre rilevare che secondo il costante orientamento di questa S.C. in tema di divisione ereditaria, nel caso in cui uno o più immobili non risultino comodamente divisibili, il giudice ha il potere discrezionale di derogare al criterio, indicato nell'art. 720 c.c., della preferenziale assegnazione al condividente titolare della quota maggiore, purchè assolva all'obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata ( Cass. n. 22857 del 28/10/2009; Cass. n. 4013 del 19.3.2003). Nel caso di specie il giudice distrettuale ha ampiamente motivato la sua scelta, affermando che andava preferito M. al fratello F., in relazione alla natura agricola del bene e per la qualità dello stesso di coltivatore diretto.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-10-2012, n. 17693

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