18 novembre 2012

Notifica ex art. 140 c.p.c. e richiesta del duplicato della cartolina smarrita.


Dall'esame dello stesso emerge che è stata tentata una notifica dell'atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ma non è stato depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario al destinatario - nella specie: il procuratore della parte o delle parti - non reperito al momento dell'ingresso presso il suo domicilio, al fine di renderlo edotto del compimento delle formalità di cui alla norma citata.

Dal momento che il difensore all'udienza pubblica, ha semplicemente chiesto rinvio per la produzione dell'avviso medesimo, previe ricerche, o per effettuare una nuova notifica, si rende applicabile il principio statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 14 gennaio 2008, n. 627, secondo il quale, in caso di mancata produzione della ricevuta di ritorno della raccomandata della quale trattasi - possibile sino all'udienza di discussione, a condizione che non sia ancora iniziata la relazione di causa a sensi dell'art. 379 c.p.c., comma 1, - non è consentita la concessione di un termine per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. come neppure la rimessione in termini, ai sensi dell'art. 184 bis c.p.c., (in quanto applicabile ratione temporis) per il deposito dell'avviso che lo stesso difensore affermi di non aver ricevuto, le volte in cui - come accaduto nella specie - il difensore non abbia offerto la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, ( principio consolidatosi in un orientamento interpretativo univoco: cfr. ex multis: Cass,. Sez. 1, 10/4/2008 n. 9342; Cass. Sez 3, 23/1/2009 n. 1694; Cass. Sez. 5, 21/4/2010 n. 9487; Cass. Sez. 3, 28/4/2011 n. 9453; Cass. sez. 1 ordinanza interlocutoria 29/10/2010 n. 22245).

Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-10-2012, n. 17692


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