18 novembre 2012

Opposizione al provvedimento di revoca di decreto di liquidazione degli onorari in favore del difensore d'ufficio di imputato irreperibile


Occorre premettere che l'orientamento largamente prevalente della giurisprudenza di questa Corte al momento della introduzione del presente ricorso per cassazione - formatosi sia nel vigore della L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 11 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria) e della L. 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), che dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - era basato sulla natura secondaria e collaterale del procedimento di opposizione rispetto a quello principale nel quale è emesso il provvedimento di liquidazione, con la conseguenza che, se la liquidazione era effettuata dal pubblico ministero o dal giudice penale, l'opposizione doveva essere trattata in sede penale ed il ricorso per cassazione proposto nelle forme e secondo i termini del rito penale, mentre se la liquidazione era fatta dal giudice civile l'opposizione doveva essere proposta in sede civile e decisa con provvedimento suscettibile di ricorso per cassazione da proporre in base alle regole procedurali proprie del rito civile.

Successivamente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161), chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell'opposizione, hanno stabilito che qualora l'ordinanza che decide l'opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina nè una questione di competenza nè una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare; ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell'onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione) , dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che (b) l'eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull'opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte.

Per effetto di tale decisione, il ricorso proposto dall'Avvocato L. è stato trasmesso dalla 4 Sezione penale alla Cancelleria centrale civile e da questa inoltrato alla Seconda sezione civile.

Ciò posto, e chiarito che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto nelle forme del rito civile e che in casi analoghi questa Corte ha disposto d'ufficio la rimessione in termini del ricorrente al fine della proposizione del ricorso nelle forme del rito civile (v., per tutte, Cass. n. 14627 del 2010), si deve rilevare che, nel caso di specie, non può procedersi ad analoga statuizione.

Vi osta il rilievo che il provvedimento impugnato - revoca di decreto di liquidazione degli onorari in favore del difensore d'ufficio di imputato irreperibile - ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 non era immediatamente ricorribile per cassazione, ma reclamabile.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-10-2012, n. 17684

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