18 novembre 2012

Interesse ad impugnare una statuizione di inammissibilità e argomentata nel merito.


Trova quindi applicazione il principio secondo cui "ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza" (v., da ultimo, Cass. n. 22753 del 2011). Nè l'applicazione di un simile principio può essere esclusa ritenendo che la motivazione svolta dal Tribunale in ordine alla non fondatezza del secondo motivo di appello costituisca una motivazione ad abundantiam, in relazione alla quale dovrebbe predicarsi la carenza di interesse alla proposizione della impugnazione (v., da ultimo, Cass. n. 23635 del 2011; Cass. n. 3972 del 2012). Invero, il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte - secondo cui "qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere nè l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata" (Cass., S.U., n. 3840 del 2007) - deve ritenersi riferito alla statuizione del giudice di merito che abbia negato la propria potestas iudicandi, per una ragione preclusiva di ogni esame del merito della domanda (o della impugnazione) proposta, non anche al caso, quale quello di specie, in cui il giudice del gravame, lungi dallo spogliarsi dell'esame del merito dei motivi di opposizione, li ha specificamente presi in considerazione, pervenendo alla loro reiezione.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-10-2012, n. 17683

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