18 novembre 2012

Ordinanza-ingiunzione e motivi di impugnazione.


Il terzo mezzo censura violazione e falsa applicazione dell'art. 203 C.d.S. ed errata motivazione. Ad avviso della ricorrente, la sentenza impugnata non contiene una espressa statuizione di tardività del ricorso; altrimenti la statuizione sarebbe errata, giacchè il ricorso è stato depositato l'8 giugno 2005 e quindi nel prescritto termine di 60 giorni dalla notifica dell'ordinanza prefettizia, avvenuta il 13 maggio 2005. Ci si duole che si sia ritenuto che i motivi addotti per l'annullamento del verbale non siano stati fatti valere entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso.

Occorre premettere che la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione di tardività dell'opposizione all'ordinanza- ingiunzione.

Anzi, dal testo della sentenza risulta per tabulas che il giudice a quo ha giudicato tempestivo il ricorso: "Preliminarmente" - si legge nella prima pagina della sentenza impugnata - "occorre rilevare che il ricorso appare tempestivamente proposto come da relata in atti".

Quello che la sentenza impugnata ha inteso statuire - là dove ha affermato che "il ricorrente è decaduto dal diritto all'azione di ricorso" perchè "i motivi addotti per l'annullamento del verbale avrebbero dovuto essere avanzati nei termini di legge ovvero sessanta giorni dalla notifica del verbale" - è che, in tema di violazioni del codice della strada, ove il trasgressore abbia fatto ricorso al prefetto entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione ed il prefetto, ritenuto fondato l'accertamento, abbia emesso l'ordinanza-ingiunzione, la successiva opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 205 C.d.S., deve riprodurre i motivi di doglianza già articolati in sede amministrativa, non potendo aggiungerne di nuovi.

Così motivata, la sentenza impugnata non si sottrae alle censure della ricorrente, perchè, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, esperito il rimedio amministrativo del ricorso al prefetto avverso il verbale, la successiva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione che sia stata emessa dal prefetto è proponibile facendosi valere, con i motivi di ricorso, qualsiasi ragione di invalidità del provvedimento impugnato, non essendo la pienezza del sindacato del giudice del merito - dinanzi al quale può essere contestata la carenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione contestata - circoscritta al riesame delle sole deduzioni difensive già articolate dall'incolpato in sede amministrativa.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-10-2012, n. 17696

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