30 novembre 2012

Danno cagionato dall'alunno a se stesso


Le censure non hanno pregio.

Costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, sì da potersi parlare al riguardo di un vero e proprio diritto vivente, che nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo nella scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità della scolaresca, nel tempo in cui questa fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e che - quanto al precettore - tra insegnante e discente si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico dovere di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona (confr. Cass. civ. sez. un. 27 giugno 2002, n. 9346; Cass. civ. 26 aprile 2010, n. 9906).

Corollario di tale affermazione è che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio sancito dall'art. 1218 cod. civ., sicchè, mentre l'attore deve dimostrare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'infortunio è stato determinato da causa non imputabile nè alla scuola nè all'insegnante.

Non è superfluo aggiungere che il richiamo al disposto dell'art. 1228 cod. civ., al fine di escludere la legittimazione passiva del Ministero, è, al postutto, capzioso.

Si è già detto, infatti che la responsabilità del precettore nei confronti dell'allievo è una responsabilità contrattuale per contatto sociale. Peraltro è assolutamente consolidata la massima che, qualora si tratti di scuola pubblica, riscontrata la responsabilità dell'insegnante, la richiesta di risarcimento del danno deve essere proposta non direttamente nei confronti del docente, ma verso il Ministero della Pubblica Istruzione. E invero, la L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 61, comma 2, nel prevedere la sostituzione dell'Amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da iniziative giudiziarie promosse da terzi, esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo, contrattuale o extracontrattuale, dell'azione (confr. Cass. civ. 26 aprile 2010, n. 9906; Cass. n. 3 marzo 2010, n. 5067; Cass. civ. sez. un. 27 giugno 2002, n. 9346).

E' stato in proposito segnatamente evidenziato che, anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della Legge Delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali - i quali costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - sì trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa. E invero la figura dell'organo con personalità giuridica, qui ricorrente, implica che lo stesso abbia legittimazione di diritto sostanziale e processuale in relazione alla titolarità di rapporti giuridici, ma che resti tuttavia soggetto, proprio in ragione della sua natura di organo, alle direttive e ai controlli dell'amministrazione di appartenenza.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-11-2012, n. 19158



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