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18 novembre 2012
Art. 23 co. 6 L. 689/81 e poteri istruttori del Giudice.
Va, infine, rilevato che il giudice di pace ben poteva ammettere di ufficio la prova, nonostante che la parte fosse stata dichiarata decaduta, considerato che la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 6 consente al giudicante, nell'ambito del giudizio di opposizione, di ordinare la citazione dei testi, anche prescindendo dalla preventiva capitolazione ed indipendentemente dalle formulazione di istanze istruttorie di parte, in relazione a circostanze idonee a superare eventuali lacune dell'istruttoria espletata. Tale potere di disporre di ufficio i mezzi di prova necessari, esercitabile con riferimento a tutte le circostanze allegate dalle parti, nei limiti,quindi, della materia del contendere, è meramente discrezionale ed insindacabile in sede di legittimità.( Cfr. Cass. n. 561/1999).
Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-10-2012, n. 18346
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