18 novembre 2012

Disapplicazione dell'atto amministrativo - limiti.


Del pari fondati sono il secondo ed il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cfr. S.U. n. 3721/1990) il giudizio di opposizione è formalmente costruito,come giudizio d'impugnazione dell'atto, ma tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria, nel senso che l'atto consente di accedere al giudizio di merito, tramite l'impugnazione dell'atto relativamente alla sua legittimità formale e sostanziale.

La disapplicazione, riguardando l'atto amministrativo quale presupposto della sanzione, non può trovare applicazione quando con detto giudizio di merito si investe direttamente l'atto amministrativo, potendolo il giudice ordinario disapplicare solo allorchè la valutazione della relativa legittimità avvenga in via incidentale, ossia quando l'atto non rileva come causa della lesione del diritto del privato ma come mero antecedente (Cass. 12679/09).

Nel caso in esame la sentenza impugnata ha, in realtà, disapplicato in via principale l'atto di accertamento dell'infrazione in questione, in violazione dei limiti del sindacato dell'atto amministrativo consentito al giudice ordinario. Al riguardo va evidenziato che, un provvedimento amministrativo può essere disapplicato, ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 5), ai fini della tutela del diritto soggettivo dedotto in giudizio, ove risulti inficiato da vizi di legittimità (Cass. n. 7912/2004) al di fuori di un sindacato di merito dell'operato della P.A. Nella specie, invece, il Giudice di Pace ha fondato la decisione sul difetto di omologazione dell'apparecchiatura utilizzata al momento dell'accertamento dell'infrazione e sulla mancanza di un operatore di polizia stradale, di ausilio per la lettura e trascrizione manuale delle targhe dei veicoli, così censurando, in sostanza, le modalità organizzative del servizio da parte della P.A. in violazione del principio affermato da questa Corte, secondo cui il verbale di accertamento di un'infrazione stradale fa piena prova fino a querela di falso dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e descritti senza margini di apprezzamento. Incombeva, peraltro, all'opponente provare il difetto di funzionamento delle apparecchiature previste dall'art. 142 C.d.S., dimostrandone il difettoso funzionamento in base a concrete circostanze di fatto. (Cass. n. 16143/2005; n. 7667/97).

In ordine alla doglianza sub 3) si osserva che, effettivamente, il c.d. "pagamento in misura ridotta" di cui all'art. 202 C.d.S. chiude definitivamente il rapporto con l'amministrazione, avendo natura sostanzialmente transattiva sicchè il soggetto che ha pagato non può rimettere in discussione la legittimità dell'accertamento e non può chiedere il rimborso nè il risarcimento del danno, implicando necessariamente l'accettazione della sanzione ed il riconoscimento da parte dell'autore dell'infrazione, della propria responsabilità, considerata la irrevocabilità della scelta operata dall'interessato (Cfr. Cass. n. n. 16222/2007;n. 6832/2007).

Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-10-2012, n. 18345

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