18 novembre 2012

Tutela e curatela.


Questa Corte ha più volte affermato che l'interpretazione sistematica dell'art. 720 bis c.p.c. conduce a riferire la previsione, in esso contenuta, del ricorso per cassazione ai soli decreti di carattere decisorio, quali quelli che dispongono l'apertura o la chiusura dell'amministrazione, e non anche ai provvedimenti - distinti logicamente e tecnicamente dai primi - a carattere tipicamente gestorio o amministrativo, quale è quello che dispone la nomina (come nel caso in esame) ovvero la rimozione e la sostituzione dell'amministratore di sostegno (v. Cass. n. 10187 e 13747 del 2011). Trattasi, invero, di provvedimenti insuscettibili di passare in cosa giudicata in quanto sempre revocabili o modificabili per la sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione - nei confronti dei quali la norma generale dell'art. 111 Cost. esclude, così come per ogni provvedimento non assimilabile alle sentenze, il ricorso in Cassazione.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 25-10-2012, n. 18320

Nessun commento: