18 novembre 2012

Notifica del ricorso ad una amministrazione diversa da quella legittimata a resistere alla pretesa.


..che la L. n. 258 del 1960, art. 4, regola l'ipotesi in cui sia stata erroneamente identificata la persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio nei confronti di un'Amministrazione dello Stato ed ogni altro atto doveva essere notificato, e, ove tale errore sia stato eccepito dalla Avvocatura dello Stato nella prima udienza, ne consente la sanatoria con la rinnovazione della notifica alla persona indicata dalla Avvocatura;

che le Sezioni Unite di questa Corte (n. 3117/06), interpretando estensivamente tale disposto di legge, hanno affermato che la norma in questione deve intendersi riferita anche all'errore nella identificazione dell'organo legittimato a rappresentare una determinata Amministrazione dello Stato, tale essendo lo scopo di semplificazione per il quale la L. n. 260 del 1958 venne emanata;

che tuttavia non è di tale errore che si controverte nel caso in esame: qui è in questione la applicabilità della sanatoria prevista dalla legge alla notifica del ricorso ad una amministrazione diversa da quella legittimata a resistere alla pretesa, non già ad un organo di quest'ultima diverso da quello titolare del potere rappresentativo;

che in tal caso la carenza di legittimazione del destinatario dell'atto non può essere superata dal disposto di legge richiamato, pur interpretato estensivamente in conformità all'orientamento giurisprudenziale anzidetto - seguito anche dalle sezioni templi: cfr. Sez. 1^ n. 5284/07-, giacchè l'unitarietà ed inscindibilità dello Stato, nell'esercizio delle sue funzioni sovrane, non tocca l'autonoma personalità giuridica di diritto pubblico delle Amministrazioni centrali, la separazione delle relative attribuzioni e la riferibilità a ciascuna di esse degli atti di rispettiva pertinenza (in tal senso cfr. Sez. 1^ n. 10010/11);

Cass. civ. VI - 1, Sent., 25-10-2012, n. 18301

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