18 novembre 2012

Notificazione eseguita in luogo e a soggetto diversi da quelli indicati nella norma processuale.


Non è controverso che la cartolina attestante la notifica rechi come destinatario l'avv.to B. G. difensore domiciliatario dell'ANM ma che poi nell'indirizzo è stata indicata la sede legale dell'ANM ove l'atto è stato poi effettivamente ricevuto.

In relazione ad una fattispecie di questo tipo questa Corte ha avuto occasione di affermare che è nulla e non inesistente la notificazione eseguita in luogo e a soggetto diversi da quelli indicati nella norma processuale, ma aventi sicuro riferimento con il destinatario dell'atto (Cass. 15 ottobre 2004, n. 20334; 14 maggio 2004, n. 9242; 20 luglio 2003, n. 11623; S.U. 22 luglio 2002, n. 10696; 27 luglio 2001, n. 10278; 3 marzo 1997, n. 1868; 23 febbraio 1988, n. 1940; S.U. 3 marzo 1984, n. 280), quale la notificazione effettuata al procuratore costituito presso un indirizzo diverso da quello indicato come domicilio e coincidente con quello della parte;

conseguentemente, la nullità è sanabile o mediante costituzione della parte - che non può ritenersi intervenuta con la semplice deduzione della nullità della notificazione - o in forza della rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. 9892/05).

Cass. civ. VI - 1, Ord., 25-10-2012, n. 18238

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