18 novembre 2012

Delle generalità dell'accertatore e la sottoscrizione autografa dell'agente.


Infatti, come correttamente rilevato dal giudice di pace di Catanzaro che si è conformato alla giurisprudenza di questa Corte (cfr, in particolare, Cass. n. 2390 del 2000), la documentazione dell'attività amministrativa, soprattutto quando essa consista in certificazioni o accertamenti di fatto che trovano riscontro in appositi verbali che comprovano l'attività svolta, o nella riproduzione del contenuto di altri atti, non richiede, "ad substantiam", l'indicazione della persona fisica titolare dell'organo o addirittura la sottoscrizione della stessa, essendo sufficiente la sicura riconducibilità del documento (e quindi dell'atto di cui viene riprodotto il contenuto) all'Amministrazione, circostanza questa che non è posta in discussione nella fattispecie, senza che, peraltro, risulti indispensabile che nell'atto di accertamento notificato al trasgressore destinatario sia apposta l'autentica da parte dell'ufficio riconducìbile all'organo accertatore. Del resto, su un piano più generale, è risaputo che, in tema di violazioni al C.d.S., anche ai sensi del generale disposto del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, con riguardo ai verbali di accertamento delle infrazioni allo stesso C.d.S. redatti tramite sistema meccanizzato o di elaborazione dei dati con la sola indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, delle generalità dell'accertatore, la sottoscrizione autografa dell'agente non è configurabile quale elemento ontologicamente essenziale per la validità giuridica del verbale di accertamento, in quanto i dati estrinsecati nello stesso contesto del documento consentono di accertare "aliunde" la sicura attribuibilità dell'atto a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive (v., ad es., Cass. n. 1752 del 2006 e Cass. n. 21918 del 2006).

Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-10-2012, n. 18348

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