16 ottobre 2012

TOSAP


"Con i tre motivi addotti a sostegno del ricorso, e che possono esaminarsi congiuntamente, stante la loro stretta connessione, la ricorrente deduce violazione di norme di legge, nonchè vizi di motivazione, in quanto la CTR non considerava che la concessionaria svolgeva attività d'impresa, per la quale pagava solo un saggio sul riscosso all'ente proprietario degli spazi pubblici, ancorchè questo giustamente avesse previsto dei vincoli e controlli nel relativo capitolato d'appalto, ovviamente nell'interesse dei cittadini, cui in sostanza la libera fruizione delle aree non era assicurata, essendo esse sottoposte al diretto controllo e alla gestione dell'affidataria.

I motivi sono fondati. Invero, com'è noto, in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 38 e 39, il tributo è dovuto non soltanto in relazione alla limitazione o sottrazione all'uso normale e collettivo di parte del suolo pubblico, ma anche in relazione all'utilizzazione particolare ed eccezionale di cui esso rappresenta il corrispettivo, indipendentemente da quella limitazione, e cioè per una pura e semplice correlazione con l'utilità particolare diversa dall'uso della generalità. Ne consegua che l'occupazione di un'area pubblica, destinata a parcheggio dall'ente proprietario (o titolare di un diritto reale su di essa) mediante concessione, va assoggettata a tassazione in capo al concessionario, con riferimento all'area posseduta in forza della concessione stessa - e secondo il regime tariffario dettato dal citato D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 45 e 46, rispettivamente per le occupazioni temporanee e permanenti - atteso, peraltro, che la predeterminazione delle tariffe di parcheggio e gli oneri gravanti sul concessionario non valgono ad escludere lo specifico vantaggio di quest'ultimo. Infatti egli, con la gestione del parcheggio, esercita una tipica attività d'impresa, alla quale è naturalmente connesso il fine lucrativo (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 17591 del 29/07/2009, n. 18550 del 04/12/2003).

Ciò posto, il giudice di appello non specificava le ragioni, se non in modo alquanto vago, in virtù delle quali dovesse configurarsi un'ipotesi, di concessione del servizio di parcheggio, e non piuttosto di autonoma gestione di un'area o più con appalto, e quindi in regime di autonomia d'impresa, anche se con determinati oneri e vincoli.

Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto - allo stato - ed adeguato."

Cass. civ. VI - 5, Ord., 04-10-2012, n. 16943

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