"La ricorrente denuncia, con il primo mezzo, violazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, (art. 11, comma 1), D.M. n. 701 del 1994 (art. 1, comma 2), D.L. n. 853 del 1984 (art. 4, comma 21), D.L. n. 70 del 1988 (art. 11, comma 1); mentre, con il secondo, denunzia violazione della L. n. 212 del 2000, (art. 7) e dei principi afferenti la motivazione degli atti catastali.
Entrambi i mezzi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati.
Infatti, va data continuità a Cassazione civile sez. trib., 30 giugno 2011 n. 14379 e 3 novembre 2000 n. 22313, secondo cui: i) "La revisione delle rendite catastali urbane, in assenza di variazioni edilizie, non richiede la previa visita - sopralluogo dell'ufficio non essendo condizionata, ad alcun preventivo contraddittorio endoprocedimentale. Ne consegue che la motivazione dell'atto di riclassamento può limitarsi a contenere l'indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall'ufficio, avendo l'esclusiva funzione di de limita ve l'ambito delle ragioni adducibili da esso nella successiva fase contenziosa nella quale al contribuente è consentito di esercitare il proprio diritto di difesa e di richiedere la verifica dell'effettiva corrertela dei parametri posti a base della riclassificazione eseguita. Tuttavia l'accertamento contenzioso non avrà ad oggetto l'idoneità della motivazione ma il merito della controversia, ii) in tema d'imposta sui fabbricati, l'avviso di classificazione di un immobile in una determinata categoria è soggetto all'obbligo della motivazione, il quale deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe acclarati dall'ufficio tecnico erariale (u.t.e.), trattandosi di dati, sufficienti a porre il contribuente nella condizione di difendersi" (in senso conforme cfr. Cass. 1 luglio 2004 n. 12068).
Dagli enunciati principi di diritto si è, invece, discostato il giudice d'appello, così incorrendo nelle denunciate violazioni di legge.
Conseguentemente il ricorso può essere deciso m camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., comma 1".
Rilevato che il ricorso è stato regolarmente notificato e che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e noti turata all'unica parte costituita;
osservato che la Sezione Tributaria di questa Corte, con recentissimo "revirement" contenuto nella Sent. Nr. 9629 del 13 giugno 2012, ha enunciato il seguente principio di diritto:
"Quando procede all'attribuzione d'ufficio di un nuovo classamento ad un'unità immobiliare a destinazione ordinaria, l'Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni, specifiche subite dalla unità immobiliare in questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui si colloca l'unità immobiliare. Nel primo caso, l'Agenzia deve indicare le trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare Patto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi, alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano; rendendo così possibile la conoscenza dei. presupposti del riclassamento da parte del contribuente"; rilevato che, con numerose ordinanze del 21 giugno 2012, pure la "sottosezione tributaria" della Sesta Sezione di questa Corte ha conformemente modificato, il proprio orientamento sulla questione, costituente il nucleo logico-giuridico anche della presente vertenza, ricollegandosi espressamente alla Sent. n. 9629 del 13 giugno 2012; atteso che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo il riesame della normativa di settore (L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 335 e 336; D.P.R. n. 138 del 1998, art. 4; D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 9 e 61) compiuto negli ultimi approdi giurisprudenziali, rapidamente consolidatisi, ritiene che ricorra l'ipotesi dell'infondatezza del ricorso, dovendosi così modificare le conclusioni rassegnate nella relazione iniziale;"
Cass. civ. VI - 5, Ord., 08-10-2012, n. 17122
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