16 ottobre 2012

Contenzioso tributario e il divieto di proporre nuove eccezioni in appello


"Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che in realtà l'appellante aveva solo sviluppato le difese generali addotte in primo grado mediante la contestazione integrale del credito vantato dall'interessato, avendo già con le prime difese dedotto la mancanza di prova del medesimo, non potendo la sola indicazione di esso nella dichiarazione del reddito costituire prova, o decadenza dell'amministrazione dal riconoscerlo.

Il motivo è fondato, atteso che nel processo tributario, quando il contribuente impugni il silenzio rifiuto formatosi su una istanza di rimborso, deve dimostrare che, in punto di fatto, non sussiste nessuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, e l'amministrazione finanziaria può, dal canto suo, difendersi quindi "a tutto campo", non essendo vincolata ad una specifica motivazione di rigetto. Ne consegue che le eventuali "falle" del ricorso introduttivo possono essere eccepite in appello dall'amministrazione a prescindere dalla preclusione posta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, in quanto, comunque, attengono all'originario "thema decidendum" (sussistenza o insussistenza dei presupposti che legittimano il rifiuto del rimborso), fatto salvo il limite del giudicato, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 11682 del 21/05/2007, n. 7789 del 2006). Inoltre va rilevato che già in primo grado l'agenzia aveva eccepito che il contribuente non aveva fornito la prova precisa della pretesa azionata, come emerge dallo stesso presente ricorso.

Peraltro in tema di contenzioso tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2, riguarda le eccezioni in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale, ma non limita la possibilità dell'Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perchè le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un'eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso tecnico, come nel caso in esame (V. pure Cass. Sentenze n. 3338 del 11/02/2011, n. 7789 del 2006).

Ne deriva che il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice "a quo"r altra sezione, per nuovo esame, e che sì uniformerà ai suindicati principi di diritto."

Cass. civ. VI - 5, Ord., 08-10-2012, n. 17133

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