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12 ottobre 2012
Invio della nota pròforma: ha effetto interruttivo della prescrizione ?
"Con l'unica censura denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2943 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente contesta che i giudici di merito non abbiano riconosciuto effetto interruttivo della prescrizione alla richiesta inviata dal D. al M. il 4.3.1982 in quanto qualificata come generica riserva di invio della nota pròforma, priva del riferimento ad una precisa quantificazione delle competenze, che anzi venivano riservate ad un invio successivo.
L'esposta censura è fondata.
Va ribadito quanto al riguardo già affermato da questa Corte, e cioè, innanzitutto, che l'atto di costituzione in mora di cui all'art. 2119 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 c.c., u.c., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni nè l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con uno scritto qualsiasi, diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la sua volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto (in tal senso, Cass. 19 marzo 1994 n. 2628, confermato di recente:
Cass. 4 maggio 2006 n. 10270; Cass. 24 maggio 2005 n. 10926; Cass. 27 giugno 2002 n. 9378).
Di converso, il Tribunale, nell'interpretare la lettera raccomandata del 4 marzo 1982 (ritenute fuori dal periodo utile per la maturazione della prescrizione nei dieci anni successivi alla prestazione professionale -1979/1989 - quelle del 24.9.1990, del 24.6.1993 e del 19.6.2002), ove espressamente si rilevava il mancato invio - e quindi l'omesso saldo - della nota per le spese e competenze legali relative all'attività svolta dal professionista in favore del M., riservandosi di redigerla ed inviarla per il saldo dovuto, ha ritenuto di non ravvisare in essa l'indubbia manifestazione di volontà del legale di ottenere il soddisfacimento dei propri diritti, considerandola inidonea ad interrompere la prescrizione in ordine al credito fatto valere giudizialmente.
Detta affermazione si infrange contro il principio sopra esposto, secondo il quale la richiesta del pagamento delle competenze costituisce atto di costituzione in mora, valido per l'interruzione della prescrizione, senza bisogno di formule sacramentali, nè della quantificazione del credito (potendo quest'ultimo essere non già determinato ma solo determinabile nel suo ammontare: v. Cass. 14 maggio 1994 n. 4712), avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese".
Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta, sono condivisi dal Collegio e, pertanto, il ricorso va accolto."
Cass. civ. VI - 2, Ord., 02-10-2012, n. 16774
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