
"La doglianza appare manifestamente fondata, alla luce della pregressa giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 17396 del 23/07/2010) secondo la quale:"L'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, (in materia di tributi diretti) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3, (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l'esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l'obbligo di comunicazione per la liquidazione d'imposta, contributi, premi e rimborsi. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva considerato legittimamente emessa la cartella di pagamento, in assenza di comunicazione al contribuente, per l'importo riferito ad un'istanza di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, non seguita dal versamento di quanto dovuto)".
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza, sicchè poi la Corte potrà anche risolvere la controversia nel merito (respingendo l'impugnazione della società contribuente) non ravvisandosi necessità di ulteriori accertamenti di fatto."
Cass. civ. VI - 5, Ord., 02-10-2012, n. 16781
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