09 ottobre 2012

Indennità di preavviso in caso di licenziamento, TFR e altro.


"La Corte d'appello ha fatto proprio questo accertamento pervenendo alla stessa valutazione del giudice di primo grado: le prestazioni rese dall'ingegner S. quale amministratore o liquidatore di società del gruppo erano da ascriversi al rapporto di lavoro subordinato, quale dirigente, in essere con la società attualmente ricorrente.

La Corte d'appello è pervenuta a questo convincimento sulla base della risultanze documentali di causa.

Ha considerato in particolare la dichiarazione di manleva del 29 gennaio 1997 con cui la società Pizzarotti, datrice di lavoro, si assumeva qualsiasi obbligo da responsabilità civile verso terzi per eventuali azioni o fatti commessi od omessi dall'ingegner S. nell'esercizio delle funzioni di amministratore o liquidatore delle società del gruppo. Tale dichiarazione veniva fatta ai sensi dell'art. 15 del contratto collettivo per dirigenti di aziende industriali, disposizione questa che riguarda la responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione lavorativa. In tale dichiarazione, proprio per in riferimento all'art. 15 citato, può ravvisarsi - secondo la Corte d'appello - un espresso riconoscimento che l'attività dell'ingegner S., quale amministratore e/o liquidatore di 43 società del gruppo indicate nel documento, era direttamente riconducibile al rapporto di lavoro subordinato come dirigente instaurato con la società Pizzarotti. Solo tale riconoscimento, infatti, giustificava l'assunzione di responsabilità della società datrice di lavoro con riferimento a condotte che l'ingegner S. poneva in essere nell'esercizio delle funzioni di amministratore e/o liquidatore della società del gruppo.

[...]

Questa Corte (Cass., sez. lav., 22 giugno 2000, n. 8496) ha affermato in proposito che il concetto di retribuzione recepito dall'art. 2118 c.c., comma 2, (ai fini del calcolo dell'indennità di preavviso in caso di licenziamento) e art. 2120 cod. civ. (ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto) è ispirato al criterio dell'onnicomprensività, nel senso che in detti calcoli vanno compresi tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se non strettamente correlati alla effettiva prestazione lavorativa, mentre ne vanno escluse solo quelle somme rispetto alle quali il rapporto di lavoro costituisce una mera occasione contingente per la relativa fruizione, quand'anche essa trovi la sua radice in un rapporto obbligatorio diverso ancorchè collaterale e collegato al rapporto di lavoro. In base al suddetto principio questa corte ha ritenuto di ricomprendere nel calcolo degli emolumenti citati il controvalore dell'uso dell'autovettura di proprietà del datore di lavoro utilizzata anche per motivi personali, le relative spese di assicurazione e accessorie nonchè le polizze assicurative stipulate dal datore di lavoro a favore del lavoratore.

[...]

Va ribadito che la prescrizione del diritto al trattamento di fine rapporto comincia a decorrere al termine del rapporto di lavoro in quanto il relativo diritto si matura al momento della cessazione del rapporto stesso. Conf. Cass., sez. lav., 18 febbraio 2010, n. 3894, che ha affermato che il diritto al trattamento di fine rapporto sorge, a norma dell'art. 2120 cod. civ., al momento della cessazione del rapporto ed in conseguenza di essa, essendo irrilevante, al fine di ipotizzare una diversa decorrenza, l'accantonamento annuale della quota del trattamento, che costituisce una mera modalità di calcolo dell'unico diritto che matura nel momento anzidetto, ovvero l'anticipazione sul trattamento medesimo, che è corresponsione di somme provvisoriamente quantificate e prive del requisito della certezza, atteso che il diritto all'integrale prestazione matura, per l'appunto, solo alla fine del rapporto lavorativo. Ne consegue che la prescrizione del diritto al t.f.r. decorre soltanto dalla cessazione del rapporto lavorativo."

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-10-2012, n. 16636

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