09 ottobre 2012

i provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori.


"Secondo il costante orientamento di questa Corte, dal quale non si ravvisa alcuna ragione per discostarsi, i provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330, 332, 333 e 336 c.c. - e l'affermazione vale a fortiori per i provvedimenti provvisori ed urgenti adottati ai sensi del terzo comma del menzionato art. 336 c.c. - configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, perchè non risolvono conflitti fra diritti posti su piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli, e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme, sicchè detti provvedimenti, anche se adottati dalla Corte d'appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno rebus sic stantibus, in quanto sono modificabili e revocabili non solo ex nunc, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche ex tunc, per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze, con la conseguenza che esulano dalla previsione dell'art. 111 Cost. e non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., sentt. n. 11756 del 2010, n. 14091 del 2009).

Nella specie, non può essere, dunque, sottoposto al sindacato di legittimità il provvedimento impugnato, con il quale la Corte d'appello di Bologna, sez. minorenni, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Bologna che aveva disposto, in via provvisoria ed urgente, l'affidamento del minore di cui si tratta al Comune."

Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-10-2012, n. 16662

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