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09 ottobre 2012
Il creditore e il comportamento contrario al dovere di buona fede e correttezza contrattuale: prova a favore del fideiussore
"Conserva un qualche margine di astratta plausibilità solo il quesito accluso all'esposizione del secondo, motivo del ricorso che sembra postulare un principio di diritto a tenore del quale, quando si tratti per il fideiussore di dare la prova di un comportamento del debitore principale contrario al principio di buona fede, dovrebbe escludersi la possibilità che tale prova sia fornita mediante presunzioni. Ma un siffatto principio di diritto è privo di qualsiasi base, giacchè nulla consente di affermare che il thema probandum sopra ipotizzato soffra di particolari limitazioni legali, sìa quanto agli strumenti mediante i quali la parte interessata può assolvere il proprio onere sia in ordine alle risultanze sulle quali il giudice è in grado di radicare il proprio convincimento.
Contrariamente a quanto prospetta la parte ricorrente, quindi, deve enunciarsi il principio di diritto per il quale la circostanza che il creditore abbia tenuto un comportamento contrario al dovere di buona fede e correttezza contrattuale, tale da comportare la possibile liberazione del fideiussore dai propri obblighi di garanzia nei riguardi del creditore medesimo, può essere provata con ogni mezzo consentito dall'ordinamento, ivi compreso il ricorso a presunzioni, secondo la regola generale stabilita dagli artt. 2727 e 2729 c.c.."
Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-10-2012, n. 16667
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