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ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA
Esami di maturità
In ordine agli esami di stato è possibile prevedere la sanzione espulsiva per i candidati che incorrano in condotte fraudolente, come prevede l'art. 12, comma 5, della O.M. n. 41 del 2012. Detta norma, tuttavia, non esclude che la sanzione debba essere applicata motivatamente, non prescindendo dal contesto valutativo dell'intera personalità e del percorso scolastico dello studente, secondo i principi che regolano il cd. esame di maturità ed, in particolare, la legge 10 dicembre 1997, n. 425, il cui art. 3 precisa come la prova sia finalizzata ad accertare "le competenze e le conoscenze acquisite …in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato". Ciò detto, nel caso di specie, la condotta sanzionabile della ricorrente, consistita nell'aver copiato, durante le prove dell'esame di maturità, da un telefono cellulare palmare, è stata oggetto di una nuova valutazione in rapporto alla complessiva personalità e all'effettiva preparazione della medesima che, essendo risultata positiva, ha implicato l'annullamento dell'atto impugnato nella parte in cui aveva disposto l'esclusione della stessa dalle prove dell'esame di stato.
Cons. Stato Sez. VI, 12-09-2012, n. 4834
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