24 settembre 2012

Disciplina del giuramento decisorio.


"Il motivo, infatti, non coglie la ratio della decisione resa dal Tribunale, che fonda l'inammissibilità dell'istanza di giuramento decisorio non già sugli aspetti relativi alle modalità formali della sua proposizione sui quali indugia la ricorrente, bensì sul contenuto stesso delle formule decisorie utilizzate, che sono state ritenute non suscettibili di integrare gli estremi della dichiarazione favorevole alla parte che è richiesta di renderla sotto giuramento.

In altri termini, il Tribunale ha applicato il principio, enunciato più volte da questa Corte (Cass., sez. 1, 22 novembre 2006, n. 24855; Cass., sez. lav., 2 settembre 2003, n. 12779; Cass., sez. 3, 16 novembre 1979, n. 5955), per cui la formula del giuramento decisorio - oltre che risolversi in articoli separati, chiari e specifici, vertenti su fatti idonei a definire, in tutto o in parte, la lite - deve essere congegnata in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla.

Sicchè, "un giuramento formulato in modo da non consentire l'attuazione di detto meccanismo è inammissibile, in quanto la sua mancata prestazione, non potendo essere considerata come riconoscimento della fondatezza della pretesa della parte avversa, non potrebbe essere posta a base delle sentenza di condanna"; apprezzamento in concreto, quello rimesso al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato e privo di vizi logici e giuridici.

Risulta, dunque, evidente come il motivo di ricorso in esame manchi di censurare proprio il fondo della decisione assunta nella sentenza impugnata e cioè il fatto che il Tribunale abbia ritenuto che le modalità del deferimento del giuramento sull'avvenuto pagamento da parte dei coniugi S. - M. della somma poi oggetto del decreto ingiuntivo opposto ("Giuro e giurando affermo di aver ricevuto..."), nonchè del giuramento sulla qualità di socia della società 3D s.n.c. - esecutrice dei lavori condominiali - in capo alla D.A., la quale, rivestendo anche la carica di amministratrice del Condominio "(OMISSIS)", si sarebbe trovata in una situazione di conflitto di interessi ("Giuro e giurando affermo di essere contitolare della Società 3D..."), non vertevano su fatti che avrebbero giovato al dichiarante (la stessa D.A.), riproducendo invece fatti favorevoli alla stessa parte che aveva deferito il giuramento e che alla parte alla quale esso era stato deferito avrebbero nuociuto."

Cass. civ. Sez. II, Sent., 18-09-2012, n. 15642

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