25 luglio 2012

TARSU: esercizio alberghiero e civile abitazione - regolamento comunale


"La CTR ha annullato l'atto impositivo, ritenendo che lo stesso fosse stato emesso sulla base di un regolamento comunale illegittimo e, come tale, da disapplicare.


Segnatamente, alla base di tale opinamento era la considerazione che la norma regolamentare che aveva consentito una diversificazione tariffaria, ritenuta irragionevole e rilevante, tra i locali ad uso abitativo (Euro 1,12 mq) e quelli destinati ad esercizi alberghieri (Euro 4,24 mq), risultava essere illegittima in quanto confliggente con il disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 65 e 68.


Tale decisione sembra fare malgoverno del principio secondo cui "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime; la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica" (Cass. n. 5722/2007).


Il ricorso può, quindi, essere definito in camera di consiglio, proponendosene l'accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.."

Cass. civ. VI - 5, Ord., 23-07-2012, n. 12859

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