25 luglio 2012

Il mandato alle liti firmato solo dalla moglie: l’avvocato-creditore non può pignorare l’auto al marito


"...propone il seguente quesito di diritto: "Dica la Cassazione se per le obbligazioni contratte da uno solo dei coniugi nell'interesse dei figli ex art. 147 c.p.c. (rectius: c.c.) e relative a conferimento di un mandato giudiziale, debba rispondere anche il coniuge non firmatario del predetto mandato, in quanto coobbligato in solido".


L'illustrazione, poi, si sviluppa nella pagina quattordici e all'inizio della quindici e, quindi, enuncia un altro quesito in questi termini: "Dica la Cassazione se il titolo esecutivo ottenuto nei confronti di uno dei coniugi per il mancato adempimento di un'obbligazione assunta nel'interesse dei figli da esso soltanto spieghi i suoi effetti anche nei confronti dell'altro coniuge, in quanto coobbligato in solido".


Tanto la prima parte dell'illustrazione, quanto la seconda ignorano la motivazione con cui il Tribunale ha argomentato, facendo riferimento alle norme degli artt. 110, 111 e 478 c.p.c., all'art. 2909 c.c. e all'art. 477 c.p.c., perchè il titolo esecutivo sulla base del quale il ricorrente iniziò l'esecuzione nei riguardi del L. non spiegava effetti nei suoi riguardi, essendo stato ottenuto nei confronti della moglie.


Delle argomentazioni desunte da dette norme il ricorrente si disinteressa e, quindi, nuovamente il motivo è inammissibile in base al principio di diritto di cui a Cass. n. 359 del 2005, sopra citata.


Sia nella prima che nella seconda parte l'illustrazione si risolve, infatti, nella postulazione che, essendo stata la prestazione eseguita sulla base del conferimento del mandato alle liti dalla B. finalizzata alla tutela contro uno sfratto intimato alla medesima dalla locatrice riguardo ad un immobile destinato a casa familiare, tale finalizzazione giustificherebbe la qualificazione dell'obbligazione assunta con il conferimento del mandato alle lite come assunta anche per conto del marito. Senonchè, pur concedendo che tale prospettazione, che il ricorrente giustifica evocando le norme degli artt. 143, 144 e 147 c.c. e citando giurisprudenza di questa Corte (per lo più evocativa della conseguenza dell'estensione dell'obbligazione sull'altro coniuge quando ricorra una situazione di c.d. apparenza giuridica del potere di rappresentanza), non si spiega in alcun modo come la sua applicazione possa comportare che il titolo esecutivo che il creditore comune si sia formato nei confronti di uno solo dei coniugi possa essere utilizzato per procedere esecutivamente nei confronti dell'altro. La prospettazione del ricorrente riguarda il modo di essere del diritto sostanziale inerente le obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia da uno solo dei coniugi e, quindi, le ragioni che possono giustificare che l'obbligazione possa gravare sull'altro. Altro è, invece, come l'applicazione di tale diritto sostanziale possa concretarsi in un tiolo esecutivo nei riguardi di quest'altro coniuge.


Problema che la sentenza impugnata ha correttamente risolto escludendo che il titolo esecutivo giudiziale che il ricorrente ottenne nei riguardi della B. potesse spiegare effetti nei riguardi del marito.


Esclusione che, una volta supposto che il coniuge non agente è solidalmente obbligato verso il terzo con quello agente, se questi compie atti che ineriscono l'interesse familiare, è determinata anche, se si resta sul piano dell'obbligazione solidale, dall'applicazione della norma dell'art. 1306 c.c., comma 1, non potendo in base ad essa ritenersi che il titolo esecutivo formatosi contro la B. spiegasse effetti in danno del L..


Il motivo, se non fosse inammissibile, sarebbe, dunque, manifestamente infondato."

Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-07-2012, n. 12793

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