25 luglio 2012

GIUDIZIO DI CONTO - Responsabilità amministrativa o contabile - Diritti della personalità


La diffusione di dati personali deve avvenire, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 675 del 1996, in modo lecito e secondo correttezza ed, in ogni caso, con modalità pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per cui i dati stessi sono raccolti o successivamente trattati. Ne deriva che la Pubblica Amministrazione commette un illecito nell'ipotesi in cui effettui il trattamento di un dato che risulti eccedente le finalità pubbliche da soddisfare. Ciò detto, se è lecito indicare nelle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale il nominativo di un pubblico dipendente nei cui confronti è stato disposto un pignoramento dello stipendio, in virtù dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (T.U. Enti Locali) che prevede, per l'adozione degli impegni di spesa che debba essere specificata, oltre alla somma da pagare ed al soggetto creditore, anche la ragione di tale impegno, non è di certo rispettoso dei criteri di pertinenza e proporzionalità di cui all'art. 9 della citata legge, il riportare i dati personali del dipendente in questione in un avviso di convocazione del Consiglio comunale e, specificatamente, nella voce dell'ordine del giorno concernente il riconoscimento di un debito fuori bilancio. Ed infatti, in tale caso, è sufficiente il solo riferimento all'oggetto ed al numero della sentenza di esecuzione, la cui indicazione è necessaria per il riconoscimento del predetto debito, in ossequio all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000 (T.U. Enti Locali) che prevede il bilanciamento dell'esigenza di trasparenza e pubblicità degli atti dell'Amministrazione comunale con quella connessa alla loro diffusione con pericolo di pregiudizio del diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Cass. civ. Sez. I, 20-07-2012, n. 12726

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