26 luglio 2012

Segnalazione alla Centrale rischi per crediti in sofferenza


"La trasmissione del nominativo per un credito "in sofferenza" della Banca alla predetta Centrale rischi non richiede una formale costituzione in mora, ma sicuramente un'informazione preventiva al cliente e una richiesta di "rientro": nella specie, come chiarisce la sentenza impugnata, non si trattava di concessione di fido, che avrebbe dovuto essere revocata, ma di uno scoperto del conto corrente, tollerato per un certo periodo e successivamente oggetto di richiesta di rientro, con pagamento della somma capitale "e degli accessori" (la relativa documentazione - precisa la sentenza impugnata - era stata prodotta proprio dal L., che dunque era ben consapevole della richiesta della Banca).


Va altresì considerata la continuità nel tempo della posizione debitoria dell'odierno ricorrente, come ancora chiarisce il giudice a quo: egli pagò, a seguito della richiesta della banca, la somma capitale, ma non gli accessori, e dunque del tutto legittimamente la banca effettuò la predetta segnalazione.


E' appena il caso di precisare che l'argomentazione del ricorrente circa una maliziosa dilazione della banca, nella sua richiesta, per far crescere l'ammontare degli interessi, rimane una pura asserzione, e non si forniscono ulteriori e circostanziate precisazioni: sul punto quindi il motivo presenta pure qualche profilo di non autosufficienza."

Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-07-2012, n. 12978

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