31 gennaio 2013

Le informazioni assunte in loco dall'Ufficiale Giudiziario


L'argomentazione non ha pregio, atteso che il valore fidefacente delle dichiarazioni rese dall'ufficiale giudiziario va riconosciuto con riferimento alle sole operazioni compiute personalmente dal pubblico ufficiale o avvenute in sua presenza, laddove la dichiarazione in parola riporta all'evidenza null'altro che le informazioni assunte in loco, senza aggiungere nulla sulla loro veridicità (Cass. n. 25860 del 2008; Cass. n. 9826 del 1998).

La censura secondo cui l'atto sarebbe stato ricevuto da persona che deve presumersi sia stata incaricata dalla società a ricevere la corrispondenza trascura il dato fondamentale che la presunzione invocata opera purchè l'atto venga recapitato presso la sede effettiva della società e che è proprio tale ultima situazione, la cui prova gravava sulla società attrice (Cass. n. 17519 del 2003), che nella specie il giudice a qua ha ritenuto non dimostrata.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-12-2012, n. 23200

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