L'argomentazione non ha pregio, atteso che il valore fidefacente delle dichiarazioni rese dall'ufficiale giudiziario va riconosciuto con riferimento alle sole operazioni compiute personalmente dal pubblico ufficiale o avvenute in sua presenza, laddove la dichiarazione in parola riporta all'evidenza null'altro che le informazioni assunte in loco, senza aggiungere nulla sulla loro veridicità (Cass. n. 25860 del 2008; Cass. n. 9826 del 1998).
La censura secondo cui l'atto sarebbe stato ricevuto da persona che deve presumersi sia stata incaricata dalla società a ricevere la corrispondenza trascura il dato fondamentale che la presunzione invocata opera purchè l'atto venga recapitato presso la sede effettiva della società e che è proprio tale ultima situazione, la cui prova gravava sulla società attrice (Cass. n. 17519 del 2003), che nella specie il giudice a qua ha ritenuto non dimostrata.
Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-12-2012, n. 23200
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