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31 gennaio 2013
I diritti sostanziali acquistati dal mandatario
Sul piano dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 1705 cod. civ., comma 2, deve poi escludersi che la situazione rappresentata integri la fattispecie della sostituzione del mandante al mandatario, la quale si verifica non già in forza di qualsiasi contatto tra il mandante e l'altro contraente, ma solo laddove il primo eserciti diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, compiendo atti di diretti ad esigere in proprio la prestazione. L'espressione normativa "diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato" va quindi riferita e circoscritta all'esercizio dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario (Cass. S. U. n. 24772 del 2008).
Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-12-2012, n. 23196
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