26 luglio 2012

Studio medico convenzionato, ma senza dipendenti e IRAP


"la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il SSN, di uno studio dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sè, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo dell'IRAP" (cfr. da ultimo l'ordinanza n. 4934 del 27 marzo 2012)."

Cass. civ. VI - 5, Ord., 24-07-2012, n. 13061

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