17 luglio 2012

Il vincolo di stretta dipendenza tra sanzione principale ed accessoria - L. 689/1981


"La fattispecie oggetto di cognizione è quella della contestazione della violazione di cui alla L. n. 386 del 1990, art. 2, - per emissione di assegno senza provvista - cui è seguita, da parte del prefetto territorialmente competente, l'emissione di ordinanza - ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria, con contestuale irrogazione della sanzione accessoria del divieto di emettere assegni bancari per un periodo di due anni, ai sensi della stessa L. n. 336, art. 5.


L'adito giudice di pace ha accertato che l'atto di contestazione all'interessato è stato notificato 92 giorni dopo la ricezione da parte del prefetto dell'informativa proveniente dalla Banca d'Italia, cosi da reputare applicabile la L. n. 386 del 1990, art. 8 bis, comma 3, il quale dispone, in riferimento a persona residente nello Stato, che "entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa il prefetto notifica all'interessato gli estremi della violazione a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14".


Da ciò lo stesso giudice ha correttamente ritenuto estinta l'obbligazione di pagamento irrogata come sanzione principale al F., posto che la L. n. 689 del 1981, art. 14, richiamato dal predetto art. 8 bis, prevede, all'ultimo comma, che l'"obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto".


L'impugnata sentenza è, però, errata allorchè ha reputato che non fosse venuta meno anche la sanzione accessoria comminata con la stessa ordinanza-ingiunzione, adducendosi che la L. n. 689 del 1981, art. 14, "non prevede anche l'estinzione della sanzione accessoria", nella specie rilevando quella di cui alla L. n. 386 del 1990, art. 5.


Invero, il citato art. 14, nel disciplinare la fase del procedimento sanzionatorio relativa alla contestazione e notificazione della violazione, ha riguardo alle sanzioni di carattere pecuniario, come si evince chiaramente già dalla sua formulazione, in quanto tale è la tipologia di sanzioni assunta a modello di riferimento dalla legge n. 689, che, nel suo capo I, le configura come sanzioni di carattere principale rispetto a quelle ad esse accessorie, pur contemplate nella stessa legge del 1981 e cosi definite dagli artt. 20 e 21.


In tal senso, la disposizione di cui all'ultimo comma del medesimo art. 14 non fa altro, però, che mettere in evidenza - questa volta in guisa di principio più generale come la mancata o intempestiva notificazione della violazione determini l'estinzione stessa della relativa obbligazione sanzionatoria, che si incentra, in primo luogo, su quella principale (nel sistema della L. n. 689, di norma, a carattere pecuniario).


Il silenzio della legge, nel caso dell'art. 14 (potendo il legislatore disporre diversamente in ipotesi specifiche), sulla sorte delle sanzioni accessorie - in quanto misure che effettivamente si aggiungono, in relazione di secondarietà e complementarità, ad una sanzione principale, condividendone il carattere punitivo (Cass., sez. un., 3 agosto 2000, n. 52 6; Cass., sez. un., 13 febbraio 1999, n. 59) - non sta a significare, dunque, che l'obbligazione sanzionatoria rimane in vita per quest'ultime, giacchè la mancanza di contestazione della violazione, in cui si traduce il vizio di notificazione tempestiva della violazione stessa, cosi come, a monte, estingue, per decadenza, la potestà sanzionatoria dell'amministrazione di irrogare la sanzione principale per tale violazione, precludendo l'accertamento dell'illecito amministrativo e la conseguente adozione della relativa ingiunzione di pagamento, del pari non può non travolgere anche la sanzione che soltanto si aggiunge alla principale.


Del resto, il vincolo di stretta dipendenza tra sanzione principale ed accessoria è confermato anche dalla specifica disciplina che la stessa L. n. 689 del 1981, art. 20, detta in tema di sanzioni amministrative accessorie, le quali non si rendono applicabili in via provvisoria e, dunque, finchè sia pendente il giudizio di impugnazione sulla sanzione principale, salvo che la legge espressamente disponga in modo diverso (come nel caso della confisca obbligatoria di cui al comma 4 dello stesso art. 20).


Nella specie, l'accessorietà delle sanzioni amministrative di cui alla L. n. 386 del 1990, art. 5, a quelle principali pecuniarie stabilite dalla medesima L. n. 386, art. 2, è espressamente predicata dallo stesso legislatore, il quale, inoltre, opera, come visto, un rinvio alla L. n. 689 del 1981, art. 14, ed alle altre disposizioni delle sezioni I e II del capo I di detta L. n. 689, "in quanto compatibili", senza derogare espressamente, quanto al profilo che viene in rilievo in questa sede, alla relativa disciplina.


Giova, pertanto, enunciare il seguente principio di diritto: "Salvo che la legge non disponga diversamente, la mancata o intempestiva notificazione della violazione punita con sanzione amministrativa determina, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, u.c., l'estinzione della sanzione prevista come principale e con essa, per il vincolo di dipendenza che le lega, la sanzione accessoria relativa; con la conseguenza, nel caso di specie, che - mancando una diversa previsione legislativa - le sanzioni accessorie contemplate dalla L. 15 dicembre 1990, n. 386, art. 5, si estinguono anch'esse per effetto della tardiva notificazione, ai sensi del combinato disposto della citata L. n. 386 del 1990, art. 8 bis, e L. n. 689 del 1981, art. 14, della violazione di cui alla medesima L. n. 286, art. 2, concernente l'emissione di assegni senza provvista"."

Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-07-2012, n. 11847

Nessun commento: