17 luglio 2012

Decreto di espulsione: valido solo se tradotto in lingua conosciuta dal destinatario


"Il Giudice di pace di Potenza ha respinto il ricorso del sig. Z.B.H., alias A.Z., avverso il decreto prefettizio 27 luglio 2010 con cui era stata disposta la sua espulsione.


Il ricorrente aveva dedotto: l'omessa traduzione del decreto nella sua lingua (l'arabo); che Z.B.H. altri non era che A.Z.; che non poteva essere espulso essendo padre di un figlio minorenne avuto da una cittadina italiana e residente in Italia.


Il Giudice di pace ha osservato che il provvedimento di espulsione deve essere portato a conoscenza dell'interessato con modalità che ne garantiscano in concreto la conoscibilità, e nella specie non era stato leso il diritto di difesa dell'espulso, il quale aveva dichiarato a verbale, nel ricevere la notifica del provvedimento dalla Polizia penitenziaria, di essere perfettamente a conoscenza del contenuto del provvedimento stesso; che non era stata provato che Z.B.H. e A.Z. erano la stessa persona; che era stato dimostrato che il minore indicato dal ricorrente era figlio di Z.B.H. e non di A.Z., destinatario del decreto di espulsione.


L'interessato ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi, cui l'autorità intimata ha resistito con controricorso.


Il primo motivo di ricorso, con cui, denunciando violazione di norme di diritto, si censura il mancato annullamento del decreto di espulsione per omessa traduzione nella lingua del destinatario o in lingua da lui conosciuta, è fondato.


Ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, e D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 3, comma 3, come interpretati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, la traduzione in lingua conosciuta dal destinatario è requisito formale indispensabile, a pena di nullità, della comunicazione del decreto di espulsione, cui può derogarsi soltanto nel caso di impossibilità di tale traduzione per indisponibilità - espressamente dichiarata nell'atto - di personale idoneo alla traduzione, e sempre che si provveda, in tal caso, alla traduzione in una delle cd. lingue veicolari, ossia quella inglese, quella francese o quella spagnola (ex multis, Cass. 17572/2010, 17558/2010, 6978/2007).


Nella specie, invece, non è stata effettuata la traduzione in lingua conosciuta dall'espulso, nè è stata attestata dall'amministrazione l'impossibilità di provvedervi.


Il Giudice di pace ha ritenuto di poter giustificare tali omissioni con la dichiarazione, resa a verbale dall'interessato nel ricevere la notifica dell'espulsione, di essere a conoscenza del contenuto del provvedimento. Dichiarazione che, però, non equivale ad ammissione della conoscenza della lingua italiana (o di una delle lingue veicolari in cui il provvedimento sia stato tradotto) e non può dunque valere a surrogare la traduzione mancante.


Restano assorbiti gli altri motivi";"

Cass. civ. VI - 1, Ord., 13-07-2012, n. 12065

Nessun commento: